Incidenti in bici e negoziazione assistita

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Che cos’è la negoziazione assistitia e perchè ricorrere a questo isituto in caso di incidenti in bici.


La bicicletta, per il codice della strada è un veicolo e come tale chi la conduce deve attenersi alle regole del codice stesso anche se da sempre il conducente del sellino è stato ritenuto l’utente debole, negli ultimi anni si ha avuto un cambio di prospettiva.


Con la sentenza n. 2226 del 2016, il Tribunale di Lucca ha esteso l’applicazione dell’art. 2054 del codice civile anche negli scontri che vedono coinvolti i ciclisti ritenendo vi sia una presunzione iuris tantum circa il concorso di colpa nella misura del 50% nella determinazione dell’evento .

                                                                                                                                   


Perciò, prima di avanzare richieste di risarcimento danni, bisognerà verificare che il ciclista abbia rispettato il codice della strada e una volta accertato il comportamento colposo o doloso del conducente del veicolo a motore in base all’ articolo 2043 c.c., quest’ultimo sarà tenuto a risarcire i danni cagionati per il fatto illecito commesso.

      


I danni possono avere sia natura patrimoniale che non patrimoniale: i primi saranno risarcibili se sussistono tutti gli elementi costitutivi dell’illecito delineati nell’art. 2043 c.c, mentre i secondi solo se previsti dalla legge secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. (cosiddetto danno morale).

Prima di adire le vie giudiziali per il ristoro dei danni patiti, però, sarà necessario procedere alla cosiddetta negoziazione assistita, condizione di procedibilità divenuta obbligatoria in caso di sinistri stradali.


La negoziazione assistita è una procedura stragiudiziale volta a favorire la conciliazione ed evitare il sorgere del conflitto.

Sua caratteristica fondamentale è che l’attività di mediazione venga svolta dai difensori delle parti. Gli avvocati devono cercare di raggiungere un accordo che possa soddisfare tutti i bisogni e gli interessi di chi è coinvolto.


Se la negoziazione va a buon fine, i presenti sottoscrivono, insieme ai loro avvocati, un’apposita convenzione, in caso contrario, la procedura si conclude con un verbale che ne attesta l’esito negativo e solo a questo punto, sarà possibile rivolgersi all’autorità giudiziaria competente. La negoziazione assistita ha una durata non inferiore a un mese e non superiore a tre e prorogabile per altri 30 giorni.

Avv. Lorenza Marchesi